La responsabilità medica è la responsabilità del professionista sanitario, per colpa lieve e grave, per i danni causati al paziente. Il medico, infatti, nello svolgimento dell'attività potrebbe compiere "errori" ed omissioni, anche per colpa grave, in violazione degli obblighi inerenti la professione.
La responsabilità medico-sanitaria è stata riformata dalla legge n. 24/2017, c.d. Legge Gelli-Bianco, con lo scopo di superare le incertezze del Decreto Balduzzi. Inoltre, la legge Gelli rende obbligatoria l'assicurazione per i medici, almeno per la colpa grave, e per tutto il comparto sanitario. Contempla anche il principio di sicurezza delle cure, il diritto della salute e il ruolo del risk management.
Ai fini assicurativi è importante individuare il "rapporto" tra medico e paziente. Conoscere il rapporto serve a capire se il medico necessiti di una polizza per la sola colpa grave o anche per colpa lieve. Ma in che modo? Occorre a tal proposito distinguere tra rapporto contrattuale e rapporto extracontrattuale.
La Legge Gelli e l'obbligo dell'assicurazione per i medici
Rapporto contrattuale col paziente: colpa lieve e grave
Il rapporto contrattuale sussiste quando vi è un rapporto diretto tra medico e paziente.
Il medico esegue la prestazione direttamente al paziente, che di conseguenza corrisponde il compenso dovuto al professionista sanitario. La responsabilità professionale e il relativo obbligo assicurativo riguarda la colpa lieve e la colpa grave.
Rapporto extracontrattuale col paziente: colpa grave
Il rapporto extracontrattuale sorge allorché il paziente si rivolge alla struttura sanitaria. Essa eroga la prestazione per il tramite del medico.
Ne deriva che il medico che ha un rapporto extracontrattuale con il cliente, risponde per la sola colpa grave. In questo caso, occorre stipulare obbligatoriamente una polizza che copra la colpa grave.
Responsabilità della struttura sanitaria
La responsabilità della struttura sanitaria per cure inadeguate, è di tipo contrattuale.
La Legge Gelli-Bianco prevede che essa risponde, ai sensi degli art. 1218 e 1228 c.c., delle condotte dolose o colpose degli esercenti la professione sanitaria.
L'onere della prova ricade sulla struttura.
Ciò significa che non sarà il paziente a provare la colpa della struttura, ma la struttura a dimostrare il contrario.
Il termine di prescrizione è decennale. Il diritto dev'essere esercitato nel momento in cui il paziente venga a conoscenza del danno subito derivante dal comportamento colposo del medico.
Responsabilità del medico per colpa grave
Novità essenziale della Legge Gelli riguarda la natura extracontrattuale della responsabilità del professionista sanitario.
Il medico risponde del proprio operato ai sensi dell'art 2043 c.c., salvo che abbia agito nell'adempimento dell'obbligazione contrattuale assunta con il paziente.
In tal caso, l'onere probatorio è a carico del paziente. Il danneggiato infatti sarà tenuto a dimostrare il danno e la colpa del medico.
Il termine di prescrizione è quinquennale.
Solo per il medico privato sussiste la responsabilità di tipo contrattuale, in quanto questi instaura con il paziente un tipo di contratto differente.
Mediazione obbligatoria per sinistro polizza medico
La legge Gelli-Bianco, inoltre, ha introdotto il procedimento di mediazione. Esso ha la finalità di raggiungere un accordo per la definizione stragiudiziale della controversia.
Entrambe le parti in causa e le Compagnie Assicurative sono chiamate a partecipare.
In caso contrario sarà istituito un accertamento tecnico preventivo, a cui è subordinata la procedura giudiziale a partire dalla riforma del 2017.
Il CTU nominato dal tribunale competente ha il compito di accertare l'an e il quantum della responsabilità medica mediante una perizia.
Rivalsa per colpa grave del medico
La struttura sanitaria ha la possibilità di rivalersi sul medico responsabile.
Essa entro 45 giorni dall'inizio del contenzioso con il paziente dovrà informare il medico, pena la decadenza dell'azione di rivalsa.
Oltretutto dovrà promuoverla entro un anno dall'avvenuto pagamento.
Limite oggettivo
Il medico è tenuto a restituire il risarcimento solo per dolo o colpa grave, e non in caso di colpa lieve.
Limite quantitativo
Il tetto massimo di rivalsa sarà pari al triplo del fatturato annuo del professionista sanitario.
La polizza colpa grave medici
La polizza assicurativa colpa grave medici, è indicata per i professionisti che esplicano la propria attività alle dipendenze di una struttura sanitaria.
Questa tiene indenne il medico dalle somme che è tenuto a pagare a titolo di risarcimento per danni causati ai pazienti durante lo svolgimento della professione.
L'assicurato sarà coperto:
1. In caso di rivalsa dell'Ente pubblico o della struttura privata a seguito della richiesta di risarcimento.
2. In caso di rivalsa da parte della Compagnia Assicurativa dell'Ente pubblico o della struttura privata, dopo l'indennizzo di un sinistro per cui si rilevi colpa grave.
3. In caso di condanna della Corte dei Conti per danno erariale.
4. In caso di fatti dolosi commessi da un collaboratore del cui operato l'Assicurato è chiamato a rispondere.
In alcuni casi la copertura della sola colpa grave va integrata con opportune estensioni (attività intramoenia, attività extramoenia, continuità assistenziale) concesse da alcune Compagnie.
Caratteristiche della polizza colpa grave medici
Quasi tutte le polizze professionali medici sono caratterizzate dalla formula all risk. Assicurano tutto ciò che non è espressamente escluso dalle clausole di polizza.
La Legge Gelli-Bianco ha introdotto delle caratteristiche tipiche che necessariamente devono essere presenti in tutte le polizze di colpa grave per il settore sanitario
Retroattività di almeno 10 anni.
Postuma decennale.
Retroattività
La retroattività è una condizione assicurativa che copre il periodo intercorrente tra una prestazione professionale e il potenziale danno che potrebbe generare una richiesta risarcitoria.
Postuma
La postuma è una garanzia che ha la finalità di coprire le richieste di risarcimento di cui si viene a conoscenza dopo la cessazione del contratto assicurativo, generate da condotte colpose attuate durante la durata contrattuale.
Oltretutto queste caratteristiche sono da tenere in considerazione nella scelta della propria polizza.
A tal proposito è indispensabile fare un'altra precisazione: la legge non tiene conto che molte polizze intervengono dopo che la sentenza sia passata in giudicato, lasciando in capo all'assicurato l'anticipo delle spese legali. Inoltre la polizza non interviene nei processi penali.
Perciò è sempre consigliabile abbinare una polizza tutela legale alla polizza colpa grave medici.
La colpa grave del medico nel processo penale
Colpa grave medici: come di definisce
Si parla di colpa grave quando si è in presenza di una deviazione rispetto ai parametri e alle linee guida di riferimento.
Le linee guida costituiscono direttive e raccomandazioni utili a verificare il corretto operato del professionista sanitario. Il mancato rispetto delle stesse determina una colpa medica.
La colpa medica va valutata considerando il grado di divergenza tra la condotta tenuta concretamente dal medico, e quella a cui doveva attenersi.
Perché vi sia colpa grave penalmente rilevante, la prestazione medica deve risultare distante dalle necessità di adeguamento alle peculiarità della malattia ed alle condizioni del paziente. (Cass, sez. IV penale, n. 18347/2021)
Causa di non punibilità
L'art. 590 sexies c.p. disciplina una causa di non punibilità per il medico, la cui condotta abbia causato morte o lesioni al paziente pur rispettando le linee guida.
Essa non è applicabile quando l'evento si è verificato per colpa da:
imperizia quando non esistono linee-guida per quel caso concreto.
imperizia per la mancata osservazione delle linee-guida per quel caso concreto.
imperizia nell'individuare le linee-guida.
imprudenza o negligenza.
Ne consegue che l'introduzione della non punibilità, con i limiti di cui sopra, esclude la responsabilità penale del medico. La responsabilità del medico e della struttura sarà di natura civile.