Quadro assicurativo
Il mercato delle polizze rc professionali dei medici convenzionati col Servizio Sanitario Nazionale (medico di base e pediatra di libera scelta) è molto variegato.
Questo rischio è ben voluto dalle Compagnie di assicurazione in quanto frequenza ed entità di sinistri risultano sostenibili.
I premi di polizza partono dai 350 €/anno fino ad arrivare a raggiungere i 700/800 € per massimali molto elevati e retroattività di almeno n.5 anni. Le franchigie normalmente si attestano sui 500 euro senza scoperto. Tra le Compagnie che emettono polizze rc professionali per i medici di famiglia annoveriamo la UnipolSai, Am Trust, Lloyd's.
Quadro giurisprudenziale
La questione della rc professionale del medico è sempre complicata, quando si parla di responsabilità civile per i danni causati da un medico convenzionato con il SSN ad oggi è necessario appellarsi alla giurisprudenza.
Il 27 marzo 2015 la Sezione III della Suprema Corte ha stabilito, con la sentenza numero n. 6243/2015 che “l’ASL è responsabile civilmente, ai sensi dell’art. 1228 cod. civ., del fatto illecito che il medico, con essa convenzionato per l’assistenza medico-generica, abbia commesso in esecuzione della prestazione curativa, ove resa nei limiti in cui la stessa è assicurata e garantita dal S.S.N. in base ai livelli stabiliti secondo la legge”.
In questo caso la Corte di Cassazione sentenzia che anche le ASL sono responsabili degli errori commessi dai medici di base convenzionati.
La Suprema Corte sarebbe arrivata alla sentenza emessa dalla attenta analisi della legge n. 833/78, che, come è noto, garantisce in base all’articolo 32 della Costituzione Italiana, i livelli minimi delle prestazioni sanitari che si devono comunque fornire al cittadino.
Deve essere l’Asl a vigilare sulla prestazione di medicina generica che avviene grazie al proprio personale medico dipendente/convenzionato.
Nei fatti la prestazione professionale del medico di base convenzionato, ai fini della responsabilità, grava sull’ASL e anche sul medico convenzionato del cui operato l’ASL si sia avvalso per adempiere alla propria obbligazione e di cui è responsabile ai sensi dell’art. 1228 c.c. (responsabilità per fatto degli ausiliari).
Oltre alla presente sentenza della Cassazione esistevano pregressi pareri di orientamento opposto tra i quali uno della quarta sezione penale che con la sentenza 36502/2008, affermava il principio secondo cui il debitore della prestazione sanitaria doveva considerarsi in via esclusiva il medico erogante, e giammai l’azienda sanitaria.
Alla luce di quanto è emerso si potrebbe affermare che l’assistenza medico-generico ovvero l’assistenza di base è una condizione curativa a cui ogni cittadino ha diritto di fruire ma è l’ ASL che ha obbligo di erogarlo per conto del S.S.N e che pertanto è anch’essa responsabile dell’operato del medico con essa convenzionato.
Il medico convenzionato dell’Asl opera all’interno di quanto è predisposto dall’art. 1173 c.c. che contempla tra le fonti delle obbligazioni “ogni altro atto, o fatto idoneo a produrle”.