Questionario Polizza RC Medico
Vi guidiamo nella compilazione del questionario
La compilazione del questionario per la stipulazione di polizze di responsabilità civile professionale per medici rappresenta un momento di fondamentale importanza poiché la correttezza delle informazioni riportate nel questionario costituisce una garanzia in merito alla validità della polizza professionale del Medico.
Generalmente il Medico intenzionato a stipulare un polizza RC professionale, fornisce i dati richiesti nel cd. “questionario” per una preliminare valutazione del rischio. Il questionario compilato in ogni parte verrà sottoposto alla Compagnia per stabilire SE assicurare e se sì, QUANTO pagare. La Compagnia comunica dei premi di polizza predefiniti però la conferma della quotazione (=preventivo) avverrà solo dopo la compilazione del questionario / modulo di proposta.
Nel caso in cui la Compagnia di Assicurazione accetti di stipulare la polizza RC professionale cosi come richiesta dal medico a seguito della compilazione del questionario, le dichiarazioni fornite nel costituiscono parte integrante della polizza RC Medico ai fini degli articoli 1892, 1893 del Codice Civile. Per meglio comprendere tali aspetti, occorre brevemente ripercorrere il contenuto dei succitati articoli, che raccontano cosa accade se nel questionario sono inserite:
- dichiarazioni inesatte e reticenze CON dolo o colpa grave (art. 1892 Codice Civile)
- dichiarazione inesatte e reticenze SENZA dolo o colpa grave (art. 1893 Codice Civile)
In primis, con “dichiarazione inesatta” si vuole intendere una dichiarazione fornita dal medico, contenente una rappresentazione falsa circa taluni o circa tutti gli elementi del rischio rilevanti per la stipula o meno dell’assicurazione professionale (ad. es. è dichiarato che non ci sono stati sinistri pregressi, mentre in realtà sono avvenuti); le reticenze si riferiscono, invece, a quelle dichiarazioni nelle quali, relativamente alla descrizione del rischio, si omettono degli elementi che sono rilevanti per la stipula o meno dell’assicurazione professionale medico da parte della Compagnia (ad. es. è omessa l’indicazione dello svolgimento dell’attività di medicina estetica svolta da un medico che stipula una semplice polizza professionale come medico di medicina generale).
Dichiarazioni inesatte e reticenze CON dolo e/o colpa grave
Le dichiarazioni inesatte e/o reticenti, sono causa di annullamento dell’Assicurazione professionale del medico se fornite con dolo (=con intenzione e coscienza) o con colpa grave (=con grossolana/grave negligenza), in quanto se la Compagnia avesse conosciuto il vero stato delle cose, non avrebbe dato la medico il suo consenso alla stipula dell’assicurazione professionale o quantomeno l’avrebbe stipulata a condizioni differenti.
In questo caso, il medico che intenda stipulare una polizza rc professionale, qualora non fornisca informazioni veritiere e corrette può incorrere in un duplice onere economico: innanzitutto sopporterà la mancata copertura del rischio professionale, con conseguente possibilità di intaccare il proprio patrimonio personale, qualora si verifichi una richiesta di risarcimento per errore professionale; in secondo luogo il medico, non potrà richiedere la restituzione del premio versato per la stipula dell’assicurazione professionale in caso di mancata copertura.
Dichiarazioni inesatte e reticenze SENZA dolo e/o colpa grave
Altra ipotesi riguarda il caso in cui il medico fornisca dichiarazioni inesatte e/o reticenti ma senza dolo o colpa grave (art. 1893 c.c.). Tali fattispecie non sono causa di annullamento del contratto, ma la Compagnia potrà recedere, ossia sciogliere il contratto di assicurazione professionale del medico da una certa data in poi.
Nel caso in cui dovesse verificarsi un sinistro prima che l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dalla Compagnia, la somma dovuta al medico sarà ridotta in maniera proporzionale, tenendo conto del premio della polizza rc professionale che sarebbe stato richiesto al medico se si fosse conosciuta la situazione reale del rischio al momento della conclusione del contratto.
E’ chiaro come tale ipotesi si configuri come “meno grave”: il medico ha agito senza dolo né colpa grave e in tal caso non è previsto un automatico annullamento del contratto di assicurazione professionale, bensì è ammessa la facoltà di recesso da parte della Compagnia di Assicurazione con effetto da una certa data in poi.
Risulta dunque chiaro come sia importante per il medico fornire correttamente e con precisione le informazioni richieste nel questionario di emissione di una polizza RC Professionale medica.