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Assicurazione RC Medico Ospedaliero

Assicurazione Colpa Grave Medici

Polizza per i medici ospedalieri

Assicurazione come da Legge Gelli L. 24/2017

Il medico dipendente ospedaliero di struttura pubblica o privata è manlevato dalla struttura sanitaria di appartenenza. Interviene l'ospedale in caso di richiesta di risarcimento per presunto errore professionale.

Da Aprile 2017 in poi tale copertura è disciplinata dalla legge Gelli, L. 24/2017. In precedenza per i medici dipendenti pubblici la copertura trovava origine dall’art. 21 del CCNL del 3 novembre 2005 - Area della dirigenza medico-veterinaria del SSN.

Per i medici dipendenti privati la copertura derivava dal CCNL AIOP (2002-2005).

L'eccezione della colpa grave

Il medico ospedaliero, sia di struttura pubblica che privata, “salvo le ipotesi di dolo e colpa grave” era ed è coperto dall’azienda sanitaria di appartenenza. Quindi se è vero che l'ospedale interviene in caso di colpa professionale del medico, occorre capire se la negligenza sia dovuta a colpa grave. Se sì, il medico dovrà personalmente pagare il danno salvo che sia assicurato con polizza ad hoc.

La polizza per la colpa grave del personale sanitario

I medici dipendenti pubblici e privati, quindi, non sono coperti per colpa grave.

L'assicurazione professionale per la colpa grave copre i casi di rivalsa della struttura per negligenza medica. La colpa grave viene dichiarata tale dalla Corte dei Conti o da altri Tribunali competenti.

La "rivalsa" per colpa grave

Come funziona la polizza e la rivalsa

L'assicurazione per colpa grave, stipulata personalmente dal medico, interviene con risarcimento già effettuato. La struttura sanitaria o il suo assicuratore dovranno già aver pagato il danno al paziente.

A questo punto interviene la polizza per colpa grave in caso di rivalsa della struttura o del suo assicuratore. La rivalsa potrà avvenire solo nell'ipotesi che il medico sia stato dichiarato responsabile giudizialmente con "colpa grave".

Quando chiamare gli Assicuratori

In ogni caso la garanzia assicurativa interviene con sentenza non appellabile della Corte dei Conti.

Medico dipendente pubblico

Prima che gli Assicuratori paghino il danno in rivalsa occorre comunicare il fatto ed aprire il sinistro. La comunicazione agli Assicuratori potrà avvenire nei seguenti casi:

  1. La Struttura Sanitaria comunica espressamente al medico di volersi rivalere nei suo confronti  per colpa grave.
  2. La Struttura Sanitaria comunica al medico che ha informato la Corte dei Conti di eventuali danni erariali.
  3. Il Pubblico Ministero della Corte dei Conti rivolge al medico un invito a dedurre.
  4. Il Pubblico Ministero della Corte dei Conti promuove un'azione di responsabilità amministrativa al medico.
  5. L'Assicuratore della struttura sanitaria avvisa il medico di rivalersi per colpa grave. Ciò avverrà dopo che l'Assicuratore abbia pagato il sinistro.
  6. L'Assicuratore della struttura sanitaria esperisce un'azione giudiziaria per rivalersi per il danno già pagato causato sempre dalla colpa grave del medico.

Medico dipendente privato

Potranno essere informati gli Assicuratori nei seguenti casi:

  1. La struttura sanitaria o il suo assicuratore comunicano al medico di volersi rivalere per colpa grave
  2. La struttura sanitaria o il suo assicuratore agiscono giudizialmente per rivalersi sul medico per il danno causato da colpa grave


Assicurazione per le spese legali del medico ospedaliero


L’art. 21 del CCNL dei medici dipendenti pubblici comprende nella copertura anche le “spese di giudizio”.

In sostanza:

L’Azienda Sanitaria, nella tutela dei propri diritti e interessi, assume a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interesse, ogni onere di difesa fin dall’apertura del procedimento e per tutti i gradi del giudizio, facendo assistere il dipendente da un legale, previa comunicazione all’interessato per il relativo assenso.”
Qualora il dirigente intenda nominare un legale di sua fiducia in sostituzione di quello indicato dall’azienda o a supporto dello stesso, i relativi oneri saranno interamente a carico dell’interessato (ndr, del Medico).

Nel caso di conclusione favorevole del procedimento, l’azienda procede al rimborso delle spese legali nel limite massimo della tariffa a suo carico qualora avesse trovato applicazione il comma 1, che comunque, non potrà essere inferiore alla tariffa minima ordinistica. Tale ultima clausola si applica anche nei casi in cui al dirigente, prosciolto da ogni addebito, non sia stato possibile applicare inizialmente il comma 1 per presunto conflitto di interesse.”


L’azienda dovrà esigere dal sanitario se condannato per colpa grave, tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa.

Tale copertura di tutela legale opera con le seguenti limitazioni:

  1. Il legale pagato dall’Azienda Sanitaria è portatore degli interessi della stessa. Gli interessi del medico potrebbero non coincidere con quelli dell’azienda. In questo caso il medico dovrà quindi pagare personalmente l’Avvocato.
  2. Il legale poiché è portatore degli interessi dell’Azienda Sanitaria è scelto dalla stessa. Qualora il medico voglia essere assistito da un avvocato di sua fiducia, “i relativi oneri saranno interamente a carico dell’interessato”.
  3. Se il medico è condannato dalla Corte dei Conti per Colpa Grave (il dolo non è coperto) l’Azienda Sanitaria esigerà dal medico tutti gli oneri sostenuti dalla stessa per la sua difesa. In pratica il medico dovrà rimborsare l’azienda sanitaria per l’avvocato da questa nominato a difesa della struttura stessa.

Polizza di tutela legale acquistata autonomamente 

Una polizza di tutela legale acquistata autonomamente e personalmente dal medico ha i seguenti benefici:

  • Il medico è rimborsato per le spese legali del suo avvocato di fiducia liberamente e autonomamente  scelto.  
  • Se il medico sarà condannato dalla Corte dei Conti per colpa grave la sua polizza personale di tutela legale sarà comunque operante. Solo in caso di dolo la polizza personale di tutela legale non sarà operante .


Ricordiamo che l’Azienda Sanitaria potrà rivalersi sul medico solo con una sentenza definitiva di condanna. La sentenza dovrà essere emanata della Corte dei Conti o altro tribunale competente. Il Giudice dovrà condannare il medico per Colpa Grave (o dolo) e la condanna non dovrà più essere appellabile o modificabile.

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